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eIDAS e firme elettroniche: cosa prevede il regolamento europeo

Fa parte del percorso Tipi di firma e normativa · Firma elettronica: tipi, formati e modalità

Informazione generale, non consulenza legale. Il testo è divulgativo e si basa sui testi ufficiali consultati il 15 ottobre 2026 su EUR-Lex e Normattiva. Verifica sempre la versione vigente.

Che cos’è eIDAS

eIDAS è il nome con cui si indica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 «in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno». Il nome sta per electronic IDentification, Authentication and trust Services.

È un regolamento europeo: si applica direttamente negli Stati membri, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento. Le sue disposizioni si applicano dal 1° luglio 2016, con alcune eccezioni (art. 52).

Ha due obiettivi principali: far sì che i mezzi di identificazione elettronica di un Paese siano riconosciuti negli altri e fissare regole comuni per i servizi fiduciari.

I servizi fiduciari

Un servizio fiduciario è un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione (art. 3, n. 16). Rientrano, tra gli altri:

  • la creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici e validazioni temporali elettroniche;
  • i servizi elettronici di recapito certificato;
  • i certificati di autenticazione di siti web;
  • la conservazione di firme, sigilli e dei relativi certificati.

Il sigillo elettronico è l’equivalente della firma per le persone giuridiche: dati in forma elettronica, acclusi o connessi ad altri dati, per garantirne origine e integrità (art. 3, n. 25).

I prestatori di servizi fiduciari possono essere «qualificati»: rispettano requisiti più stringenti, sono vigilati e compaiono negli elenchi di fiducia nazionali ed europei.

I tre livelli di firma

Livello Definizione in sintesi Articolo
Firma elettronica Dati in forma elettronica collegati ad altri dati e usati dal firmatario per firmare 3, n. 10
Firma elettronica avanzata Una firma elettronica che soddisfa i requisiti dell’art. 26 3, n. 11 e 26
Firma elettronica qualificata Una firma avanzata creata da un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato 3, n. 12

I requisiti della firma avanzata sono quattro: è connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificarlo; è creata con dati che il firmatario può usare, con un elevato livello di sicurezza, sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati firmati in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica (art. 26).

Che effetti hanno le firme

L’art. 25 stabilisce tre principi:

  1. a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per le firme qualificate;
  2. una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa;
  3. una firma qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta come qualificata in tutti gli altri.

Il regolamento non dice quale firma serva per ogni atto: lo decidono le leggi nazionali.

La validazione temporale (marca temporale)

Il regolamento chiama «validazione temporale elettronica» ciò che in Italia si dice comunemente marca temporale: dati in forma elettronica che collegano altri dati a una particolare ora e data, così da provare che esistevano in quel momento (art. 3, n. 33). Gli effetti sono regolati dall’art. 41: non possono essere negati solo perché è elettronica; quella qualificata gode della presunzione di accuratezza di data e ora e di integrità dei dati. Approfondisci nella guida alla marca temporale.

eIDAS e Codice dell’amministrazione digitale

In Italia il Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) si affianca al regolamento. Il CAD stabilisce, ad esempio, quando un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia dell’art. 2702 del codice civile (art. 20, comma 1-bis), e quali firme servono per alcuni atti (art. 21, comma 2-bis). Definisce inoltre la firma digitale, un termine tipico dell’ordinamento italiano che indica un particolare tipo di firma qualificata (art. 1, lett. s).

AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, è l’organismo che in Italia vigila sui prestatori di servizi fiduciari qualificati e pubblica le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Cosa cambia con eIDAS 2

Il Regolamento (UE) 2024/1183, adottato l’11 aprile 2024, ha modificato eIDAS per istituire il quadro europeo relativo a un’identità digitale, con il portafoglio europeo di identità digitale. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la sua attuazione procede per tappe, anche attraverso atti di esecuzione. Per le scadenze aggiornate consulta il sito della Commissione europea e AgID.

Cosa significa per chi firma da smartphone

  • Una firma non è «meno legale» solo perché elettronica, ma il suo peso dipende dal livello e dal processo con cui è creata.
  • Per alcuni atti il legislatore nazionale richiede un livello preciso di firma.
  • Il formato del file (PAdES, CAdES) non indica il livello: vedi PAdES e CAdES.
  • Per un confronto pratico tra le firme leggi la guida alle differenze.

Fonti ufficiali

Consultate il 15 ottobre 2026.

Pubblicato il 15 ottobre 2026. Testo in attesa di revisione legale prima della pubblicazione definitiva.

Poi mettilo in pratica sul telefono.

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