Guida
eIDAS e firme elettroniche: cosa prevede il regolamento europeo
Fa parte del percorso Tipi di firma e normativa · Firma elettronica: tipi, formati e modalità
Informazione generale, non consulenza legale. Il testo è divulgativo e si basa sui testi ufficiali consultati il 15 ottobre 2026 su EUR-Lex e Normattiva. Verifica sempre la versione vigente.
Che cos’è eIDAS
eIDAS è il nome con cui si indica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 «in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno». Il nome sta per electronic IDentification, Authentication and trust Services.
È un regolamento europeo: si applica direttamente negli Stati membri, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento. Le sue disposizioni si applicano dal 1° luglio 2016, con alcune eccezioni (art. 52).
Ha due obiettivi principali: far sì che i mezzi di identificazione elettronica di un Paese siano riconosciuti negli altri e fissare regole comuni per i servizi fiduciari.
I servizi fiduciari
Un servizio fiduciario è un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione (art. 3, n. 16). Rientrano, tra gli altri:
- la creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici e validazioni temporali elettroniche;
- i servizi elettronici di recapito certificato;
- i certificati di autenticazione di siti web;
- la conservazione di firme, sigilli e dei relativi certificati.
Il sigillo elettronico è l’equivalente della firma per le persone giuridiche: dati in forma elettronica, acclusi o connessi ad altri dati, per garantirne origine e integrità (art. 3, n. 25).
I prestatori di servizi fiduciari possono essere «qualificati»: rispettano requisiti più stringenti, sono vigilati e compaiono negli elenchi di fiducia nazionali ed europei.
I tre livelli di firma
| Livello | Definizione in sintesi | Articolo |
|---|---|---|
| Firma elettronica | Dati in forma elettronica collegati ad altri dati e usati dal firmatario per firmare | 3, n. 10 |
| Firma elettronica avanzata | Una firma elettronica che soddisfa i requisiti dell’art. 26 | 3, n. 11 e 26 |
| Firma elettronica qualificata | Una firma avanzata creata da un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato | 3, n. 12 |
I requisiti della firma avanzata sono quattro: è connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificarlo; è creata con dati che il firmatario può usare, con un elevato livello di sicurezza, sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati firmati in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica (art. 26).
Che effetti hanno le firme
L’art. 25 stabilisce tre principi:
- a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per le firme qualificate;
- una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa;
- una firma qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta come qualificata in tutti gli altri.
Il regolamento non dice quale firma serva per ogni atto: lo decidono le leggi nazionali.
La validazione temporale (marca temporale)
Il regolamento chiama «validazione temporale elettronica» ciò che in Italia si dice comunemente marca temporale: dati in forma elettronica che collegano altri dati a una particolare ora e data, così da provare che esistevano in quel momento (art. 3, n. 33). Gli effetti sono regolati dall’art. 41: non possono essere negati solo perché è elettronica; quella qualificata gode della presunzione di accuratezza di data e ora e di integrità dei dati. Approfondisci nella guida alla marca temporale.
eIDAS e Codice dell’amministrazione digitale
In Italia il Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) si affianca al regolamento. Il CAD stabilisce, ad esempio, quando un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia dell’art. 2702 del codice civile (art. 20, comma 1-bis), e quali firme servono per alcuni atti (art. 21, comma 2-bis). Definisce inoltre la firma digitale, un termine tipico dell’ordinamento italiano che indica un particolare tipo di firma qualificata (art. 1, lett. s).
AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, è l’organismo che in Italia vigila sui prestatori di servizi fiduciari qualificati e pubblica le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Cosa cambia con eIDAS 2
Il Regolamento (UE) 2024/1183, adottato l’11 aprile 2024, ha modificato eIDAS per istituire il quadro europeo relativo a un’identità digitale, con il portafoglio europeo di identità digitale. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la sua attuazione procede per tappe, anche attraverso atti di esecuzione. Per le scadenze aggiornate consulta il sito della Commissione europea e AgID.
Cosa significa per chi firma da smartphone
- Una firma non è «meno legale» solo perché elettronica, ma il suo peso dipende dal livello e dal processo con cui è creata.
- Per alcuni atti il legislatore nazionale richiede un livello preciso di firma.
- Il formato del file (PAdES, CAdES) non indica il livello: vedi PAdES e CAdES.
- Per un confronto pratico tra le firme leggi la guida alle differenze.
Fonti ufficiali
Consultate il 15 ottobre 2026.
- Regolamento (UE) n. 910/2014 — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2024/1183 — EUR-Lex
- Codice dell’amministrazione digitale — Normattiva
- Servizi fiduciari qualificati — AgID
- Linee guida — AgID
- Elenchi di fiducia dell’Unione europea — eIDAS Dashboard
Pubblicato il 15 ottobre 2026. Testo in attesa di revisione legale prima della pubblicazione definitiva.
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